Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1057#art-1

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Art. 1 Che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la validita' delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio. — Testo vigente | Portale Normativo