REGIO DECRETO·n. 1740·7 novembre 1920
Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 1 articoli 3 vigenze storicizzate
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- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.