Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.
REGIO DECRETO · n. 1740

Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.

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