Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.
REGIO DECRETO · n. 1740
Che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al prima comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.
1 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
Filtri
Indice dell’atto
1 articolo