REGIO DECRETO·n. 1375·24 dicembre 1911

Col quale vengono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37 e nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 2 articoli 5 vigenze storicizzate
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  1. 5 ottobre 2019· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

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