REGIO DECRETO·n. 1375·24 dicembre 1911
Col quale vengono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37 e nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 2 articoli 5 vigenze storicizzate
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Art. 1PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.