Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-12-24;1375#art-2

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Art. 2 Col quale vengono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37 e nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413. — Testo vigente | Portale Normativo