REGIO DECRETO·n. 1395·21 dicembre 1911

Col quale viene prorogata fino al 1° luglio 1912 la facolta' concessa al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

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