Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-12-21;1395#art-2

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Art. 2 Col quale viene prorogata fino al 1° luglio 1912 la facolta' concessa al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Testo vigente | Portale Normativo