REGIO DECRETO·n. DXCIII·24 ottobre 1907
Che istituisce in Ancona una R. scuola inferiore di commercio col titolo di R. scuola pratica di commercio.
Vigente dal 21 aprile 1908 12 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Vista la
Art. 2Alle spese di mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria
Art. 3La scuola è diurna ed è costituita da tre classi normali e da una quarta, classe di perfez
Art. 4Sono ammessi alla scuola i giovani forniti del diploma di maturità o di licenza elementare
Art. 5L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 6Il legato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza. Questa si aduna almeno una
Art. 7La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 9Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovver
Art. 10Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 11Il servizio di Cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credit
Art. 12Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno sta