Art. 4
In vigore dal 6 mag 1908
Sono ammessi alla scuola i giovani forniti del diploma di maturità o di licenza elementare.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inseriti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
Agli alunni che hanno compiuto il corso degli studi nelle tre classi normali e superato i relativi esami è rilasciato un certificato di licenza che è titolo per l'ammissione nelle RR. scuole medie di commercio.
A coloro che hanno frequentato anche la quarta classe di perfezionamento superati gli esami finali è rilasciato un diploma professionale che attesta l'idoneità alle funzioni di impiegato, agente e commesso nelle aziende commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;593#art-4