REGIO DECRETO·n. 207·17 marzo 1907
Che approva l'annesso statuto del nuovo Istituto di previdenza per il personale ferroviario assunto in servizio dal 1° gennaio 1897.
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compilazione statutoStatuto
titolo IScopo e patrimonio dell'Istituto di previdenza
Art. 1Costituzione dell'Istituto.Art. 2Composizione e scopo dell'Istituto.Art. 3Ammissione all'Istituto.Art. 4Patrimonio dell'istituto.Art. 5Ritenute ordinarie.Art. 6Ritenute straordinarie.Art. 7Depositi volontari.Art. 8Contributi dell'amministrazione ferroviaria.Art. 9Proventi accessori.titolo IIRipartizione ed assegnazione delle entrate.
Art. 10Ripartizione delle entrate.Art. 11Conto individuale.Art. 12Conto collettivo.Art. 13Condizioni per la liquidazione del conto individuale ai compartecipanti.Art. 14Esonero definitivo dal servizio per misura amministrativa.Art. 15Condizioni per la liquidazione del conto individuale alle vedove ed ai figli minorenni.Art. 16Assegnazione delle ritenute e dei depositi volontari.Art. 17Somme del conto individuale non assegnate a norma degli articoli precedenti.Art. 18Tempo di compartecipazione.Art. 19Procedimento per la liquidazione dei conti individuali.Art. 20Assegni vitalizi e temporanei.Art. 21Fondo di riserva per rischio.Art. 22Pagamenti in capitale.Art. 23Assegni ai compartecipanti.Art. 24Assegni alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti morti in attività di servizio.Art. 25Limite degli assegni vitalizi.Art. 26Decorrenza e pagamento degli assegni vitalizi e temporanei.titolo IIIServizio sanitario e sussidi di malattia ai compartecipanti della seconda sezione
Art. 27Prestazioni della seconda sezione al personale.Art. 28Prestazioni ai compartecipanti della seconda sezione ed a quelli del Consorzio.Art. 29Sussidio di malattia.Art. 30Limitazione del sussidio.Art. 31Ripartizione della spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia.titolo IVDisposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51
Art. 32Servizio di indennità.Art. 33Agenti considerati operai.Art. 34Indennità al compartecipante operaio.Art. 35Indennità in caso di morte.Art. 36Rimborso di ritenute nei casi di inabilità permanente e di morte.Art. 37Supplemento di indennità a carico del conto collettivo.Art. 38Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza.Art. 39Versamenti da parte dell'Amministrazione ferroviaria allo Istituto.Art. 40Somme da imputarsi nella liquidazione dell'indennità di legge.Art. 41Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.Art. 42Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità.Art. 43Servizio di indennità per gli operai non inscritti all'Istituto.Art. 44Contabilità.titolo VAmministrazione dell'Istituto
Art. 45Costituzione del Comitato.Art. 46Elezioni.Art. 47Attribuzioni del Comitato.Art. 48Pubblicazione del rapporto annuale.Art. 49Impiego dei fondi e deposito dei valori.Art. 50Bilancio tecnico.Art. 51Spese di amministrazione.titolo VIDisposizioni generali e transitorie
Art. 52Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie.Art. 53Accertamenti sanitari ed amministrativi.Art. 54Compartecipante non operaio colpito da infortunio.Art. 55Computo retroattivo di compartecipazione.Art. 56Passaggio dalla seconda alla prima sezione.Art. 57Ragguaglio ad anno della paga giornaliera.Art. 58Servizio sanitario.Art. 59Agenti assunti in servizio dal 1° gennaio 1897 alla data di attuazione dello statuto approvato col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70.Art. 60Inscrizione degli agenti assunti in servizio dopo il 30 giugno 1905.Art. 61Diritti dei compartecipanti nei casi di mutamento dell'Amministrazione ferroviaria.Art. 62Regolamento del servizio sanitario.Art. 63Determinazione delle zone di malariaArt. 64Aggiornamenti recenti
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