StatutoTitolo II

Art. 15

Abrogato

Condizioni per la liquidazione del conto individuale alle vedove ed ai figli minorenni.

In vigore dal 16 dic 2010
Statuto- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;207#art-s-15

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Condizioni per la liquidazione del conto individuale alle vedove ed ai figli minorenni. (Art. 15 Che approva l'annesso statuto del nuovo Istituto di previdenza per il personale ferroviario assunto in servizio dal 1° gennaio 1897.) — Testo vigente | Portale Normativo