REGIO DECRETO·n. 416·6 settembre 1902
Col quale il termine di un anno stabilito con l'art. 9 della legge 3 luglio 1902, n. 298, per la presentazione delle domande di mutuo dei privati, e' esteso anche alle domande da presentarsi dai comuni e dai consorzi dei comuni.
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Art. 1Art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2Art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.