Col quale il termine di un anno stabilito con l'art. 9 della legge 3 luglio 1902, n. 298, per la presentazione delle domande di mutuo dei privati, e' esteso anche alle domande da presentarsi dai comuni e dai consorzi dei comuni.
REGIO DECRETO · n. 416

Col quale il termine di un anno stabilito con l'art. 9 della legge 3 luglio 1902, n. 298, per la presentazione delle domande di mutuo dei privati, e' esteso anche alle domande da presentarsi dai comuni e dai consorzi dei comuni.

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