REGIO DECRETO·n. 33·28 gennaio 1894
Sull'ordinamento della R. Accademia navale.
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Art. 1Scopo dell'Istituto.Art. 2Stato maggiore.Art. 3Alloggi di ufficiali nello Stabilimento.Art. 4Corpo insegnante civile.Art. 5Personale del Corpo Reale Equipaggi.Art. 6Famigli.Art. 7Sezioni.Art. 8Condizioni generali per l'ammissione.Art. 9Esami d'ammissione.Art. 10Pensione e somma per spese di corredo.Art. 11Pensioni e mezze pensioni.Art. 12Spese a carico degli allievi.Art. 13Obbligazione di pagamento.Art. 14Ascrizione alle sezioni.Art. 15Natura e distribuzione dell'istruzione.Art. 16Esami.Art. 17Idoneità ai gradi di guardiamarina, allievo ingegnere e allievo commissario.Art. 18Campagna complementare dei guardia marina.Art. 19Esame per la idoneità al grado di sottotenente di vascello.Art. 20Servizio in arsenale degli allievi ingegneri.Art. 21Corso complementare degli allievi ingegneri.Art. 22Art. 23Ammissione ai corsi speciali.Art. 24Materie da studiarsi nei corsi speciali.Art. 25Esami.Art. 26Ammissione al corso superiore per macchinisti.Art. 27Durata del corso e materie di studio.Art. 28Esami.Art. 29Consiglio di disciplina.Art. 30Consiglio d'istruzione.Art. 31Azione dei Consigli di disciplina e d'istruzione.Art. 32Arruolamento per gli allievi del corso normale.Art. 33Disciplina degli allievi del corso normale.Art. 34Espulsione.Art. 35Allievi del corso normale ammalati.Art. 36Mensa degli ufficiali allievi.Art. 37Alloggio e mensa dei sott'ufficiali macchinisti.Art. 38Consiglio d'amministrazione.Art. 39Commissione d'esame.Art. 40Campagna d'istruzione.Art. 41Facoltà di variare le materie di studio.Art. 42Disposizioni transitorie.Art. 43Regolamento.
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