Art. 17

Abrogato

Idoneità ai gradi di guardiamarina, allievo ingegnere e allievo commissario.

In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-28;33#art-17

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Art. 17 Sull'ordinamento della R. Accademia navale. — Idoneità ai gradi di guardiamarina, allievo ingegnere e allievo commissario. | Portale Normativo