REGIO DECRETO·n. 5423·3 giugno 1888

Che abolisce l'azione penale e condona le pene pronunciate per i reati politici, per quelli preveduti dagli articoli 194, 199, 386, 387, 388, 431 e 432 del Codice Penale, e per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti forestali

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