Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-03;5423#art-2

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Art. 2 Che abolisce l'azione penale e condona le pene pronunciate per i reati politici, per quelli preveduti dagli articoli 194, 199, 386, 387, 388, 431 e 432 del Codice Penale, e per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti forestali — Testo vigente | Portale Normativo