Art. 2 Che abolisce l'azione penale e condona le pene pronunciate per i reati politici, per quelli preveduti dagli articoli 194, 199, 386, 387, 388, 431 e 432 del Codice Penale, e per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti forestali — Testo vigente | Portale Normativo