REGIO DECRETO·n. 3683·14 febbraio 1886
Che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge nei provvedimenti a favore della Marina mercantile.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 126 articoli 4 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
capo IDisposizioni generali.
Art. 1Art. 2Navi e galleggianti.Art. 3Stazza.Art. 4Verificazione della stazza.Art. 5Liquidazione del compenso e dei premi.Art. 6Sindacato sui registri di classificazione nelle navi.Art. 7Diritto di veto per la nomina dei membri dei Consigli direttivi dei registri.Art. 8Ricorsi contro le decisioni dei registri.capo IISezione lª.
Art. 9Obbligo delle dichiarazioni.Art. 10Dichiarazione di costruzione di navi.Art. 11Dichiarazione di costruzione dei galleggianti.Art. 12Dichiarazioni di costruzione di macchine e caldaie.Art. 13Dichiarazioni di riparazioni delle caldaie.Art. 14Dichiarazione per le riparazioni di navi.Art. 15Uso delle dichiarazioni.Art. 16Vigilanza sulle costruzioni.Art. 17Relazioni degli ufficiali incaricati della sorveglianza sulle costruzioni.Art. 18Disparità di giudizio fra gli agenti del registro e gli ufficiali governativi.Art. 19Navi e galleggianti non classificati nel registro.Art. 20Piroscafi costruiti in Italia muniti di macchine estere.Art. 21Determinazione della forza delle macchine.Art. 22Determinazione del peso delle caldaie.Art. 23Peso del metallo adoperato nelle operazioni.Art. 24Documenti per la liquidazione del compenso per gli scafi.Art. 25Documenti per la liquidazione del compenso per le macchine.Art. 26Documenti per la liquidazione del compenso per caldaie.Art. 27Navi in corso di costruzione all'epoca in cui entrerà in vigore la legge.Art. 28Restituzione dei dazi sui materiali impiegati nelle riparazioni degli scafi.Art. 29Annotazioni sulle matricole e sugli atti di nazionalità.sezione 2Compenso speciale ai piroscafi adatti per fini militari.
Art. 30Piroscafi adatti per fini militari.Art. 31Condizioni relative allo scafo.Art. 32Condizioni relative alla velocità.Art. 33Condizioni relative alle carboniere.Art. 34Piroscafi da costruirsi in Italia.Art. 35Piroscafi acquistati all'estero.Art. 36Accertamento delle condizioni di velocità.Art. 37Certificato degli agenti del governo.Art. 38Documenti per la liquidazione del compenso speciale ai piroscafi adatti per fini militari.Art. 39Caso di piroscafi costruiti in Italia.Art. 80Navi provenienti da porti esteri fuori del Mediterraneo con scali nel Mediterraneo.Art. 81Provenienza dalle colonie o dall'estero con scalo nelle colonie.Art. 82Tempo passato dalle navi in quarantena.Art. 83Operazioni che non fanno luogo alla imposizione della tassa d'ancoraggio.Art. 84Certificato per comprovare l'approdo per forza maggiore.Art. 85Imbarco di merci prima del varamento della nave.Art. 86Termini per il pagamento della tassa d'ancoraggio.Art. 87Nave che trasborda il carico sopra un'altra in conseguenza di accertata avaria.Art. 88Trasbordo del carico da una nave sopra un'altra, che lo porta in altro porto dello Stato.Art. 89Tassa pagata in base dell'articolo 22 della legge. Sua durata.Art. 90Navi che, dopo aver pagato la tassa in base all'articolo 22 della legge, si recano in altri porti dello Stato e vi compiono operazioni di commercio.Art. 91Piroscafi che, dopo aver pagato la tassa in base all'articolo 22 della legge, si recano all'estero e ritornano nello Stato per operazioni di commercio.Art. 92Documenti per l'applicazione dell'articolo 22 della legge.Art. 93Dichiarazione del capitano per pagare la tassa in ragione del numero dei passeggeri sbarcati.Art. 94Accertamenti in caso di sbarco di passeggeri, dichiarato per malattia.Art. 95Piroscafi nazionalizzati che navigano con licenza: pagano la tassa di ancoraggio.Art. 96Navi che fanno operazioni di commercio dopo scorso il periodo di validità della tassa pagata.Art. 97Navi di rilascio che si trattengono in porto inoltre i 15 giorni.Art. 98Navi che hanno pagata la tassa annuale in base agli articoli 17 e 21 della legge e che esercitano il cabotaggio.Art. 99Navi abbuonate per la navigazione di cabotaggio che partono per l'estero.capo IIIPremi pei trasporti di carbone.
Art. 40Portata delle navi.Art. 41Dichiarazione del capitano.Art. 42Documenti da prodursi dal capitano.Art. 43Permesso per lo sbarco del carbone.Art. 44Assistenza dell'autorità marittima nello accertamento del peso del carbone.Art. 45Certificato doganale.Art. 46Documenti da prodursi dall'armatore per la liquidazione del premio.Art. 47Trasmissione al Ministero dei documenti per la liquidazione del premio.capo IVPremi di navigazione.
Art. 48Che s'intende per mare Mediterraneo.Art. 49Navi che hanno diritto al premio di navigazione.Art. 50Operazioni di commercio.Art. 51Sorveglianza sulla classificazione delle navi e verificazione della stazza.Art. 52Età delle navi.Art. 53Definizione dei continenti.Art. 54Dichiarazione di armamento.Art. 55Uso della dichiarazione d'armamento.Art. 56Annotazioni in matricola e sull'atto di nazionalità.Art. 57Libro dei viaggi.Art. 58Consegna del libro dei viaggi al capitano.Art. 59Uso degli estratti del libro dei viaggi.Art. 60Luoghi dove non risieda autorità consolare.Art. 61Approdi in avaria.Art. 62Documenti da ritirarsi al compimento del viaggio.Art. 63Documenti da prodursi per la liquidazione dei prezzi.Art. 64Verificazione dei documenti e trasmissione al Ministero.Art. 65Acconto sui premi.Art. 66Pagamento degli acconti.Art. 67Navi naufragate.Art. 68Navi in corso di viaggio all'epoca dell'entrata in vigore della legge.Art. 69Navi che in corso di viaggio cessano di aver diritto al premio o per la scadenza della legge o per compimento d'età.Art. 70Prontuario e computo delle distanze.capo VTasse e diritti marittimi diversi.
sezione 1Disposizioni generali.
Art. 71Ordini d'introito e bollette di pagamento.Art. 72Indicazioni da apporsi sull'ordine d'introito.Art. 73Indicazioni da apporsi sulle bollette di pagamento.Art. 74Uso dell'ordine d'introito e della bolletta di pagamento.Art. 75Registrazione delle tasse imposte e pagate.Art. 76Controllo mensile delle esazioni.Art. 77Responsabilità di funzionari nella riscossione e prescrizione delle differenze proveniente da errore.Art. 78Obbligo della presentazione delle bollette di pagamento per ottenere il permesso di partenza della dogana.Art. 79Stazza netta per la imposizione delle tasse.sezione 3Diritti marittimi diversi.
Art. 100Patente di sanità.Art. 101Alle navi da guerra la patente è rilasciata gratuitamente.Art. 102Galleggianti che devono munirsi di licenza.Art. 103Indicazioni da inscriversi sulle licenze.Art. 104Visto da apporsi sulle licenze annuali.Art. 105Piccoli bastimenti che navigano con licenza.Art. 106Piroscafi non nazionalizzati che navigano con licenza.Art. 107Piroscafi rimorchiatori che fanno altre operazioni di commercio.Art. 108Rimorchiatori senza coperta.Art. 109Galleggianti non specialmente contemplati nell'articolo 30 della legge.Art. 110Gozzi da carico.Art. 111Diritto per le visite mediche alle navi.Art. 112Onorario da corrispondersi ai medici per le visite delle navi.Art. 113Diritto per guardiani sanitari.Art. 114Indennità ai guardiani imbarcati sulle navi in quarantena.Art. 115Diritto per guardiani sanitari da pagarsi dalle navi che partono prima di aver compiuto il periodo di quarantena.Art. 116Guardiani che accompagnano la nave da un punto ad un altro dello Stato.Art. 117Registro dei passeggeri esenti dal pagamento del diritto di soggiorno in lazzaretto.Art. 118I diritti di soggiorno in lazzaretto devono pagarsi prima dell'uscita da esso.sezione 4Disposizioni diverse e disposizioni transitorie.
Art. 119Retribuzione per la stazzatura delle navi.Art. 120Navi che hanno pagato la tassa d'ancoraggio ancora valevole all'epoca dell'entrata in vigore della legge.Art. 121Tasse abolite dalla nuova legge.Art. 122Stazzatura dei galleggianti.Art. 123Termine per la sostituzione delle nuove alle vecchie licenze.capo VIContribuzione e sussidi alle casse invalidi ed al fondo invalidi di Venezia.
Art. 124Retribuzione alle casse e fondo invalidi per gli inscritti di leva del Corpo R. equipaggi.Art. 125Assegnazione del fondo stanziato in bilancio per soccorso alle casse e fondo invalidi più bisognosi.Aggiornamenti recenti
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