RegolamentoSez. 2

Art. 90

Abrogato

Navi che, dopo aver pagato la tassa in base all'articolo 22 della legge, si recano in altri porti dello Stato e vi compiono operazioni di commercio.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-14;3683#art-r-90

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