REGIO DECRETO·n. 1552·11 agosto 1883
Che approva un nuovo regolamento organico pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi e a cavallo.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 807 articoli 4 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
parte PRIMAGUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA A PIEDI
titolo IOrganizzazione del corpo.
capo 1Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.
Art. 1Scopo della istituzione del corpo.Art. 2Dipendenza.Art. 3Continuità del servizio.Art. 4Distrazione degli agenti dalle loro ordinarie funzioni e conseguenze disciplinari che ne derivano.capo 2Composizione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.
Art. 5Gerarchia.Art. 6Ripartizione della forza.Art. 7Sede dei battaglioni, e loro circoscrizione.Art. 8Assegnazione degli agenti ai diversi battaglioni.Art. 9Comandi di battaglione.Art. 10Comandi di compagnia.Art. 11Comandi di sezione.Art. 12Riparto dei comandi di sezione nelle città sedi di questura.Art. 13Determinazione delle zone nelle città sedi di questura.Art. 14Locale d'ufficio pei comandanti di battaglione, di compagnia e di sezione.Art. 15Comandi di brigata e di sotto-brigata.Art. 16Fora organica, paghe e pensioni.Art. 247Istruzione alle guardie di prima nomina.Art. 315Destinazione delle casse.Art. 316Esazioni.Art. 317Anticipazioni governative.Art. 318Proventi dell'amministrazione.Art. 319Assestamento dei conti di massa.Art. 320Pagamento dei debiti e crediti di massa alle altre amministrazioni in caso di traslocamento.Art. 321Norme per tali passaggi di fondi.Art. 322Acquisto e rinnovazione dei buoni del tesoro.Art. 323Pagamenti.Art. 324Rimborso delle anticipazioni.Art. 325Pagamento degli effetti di vestiario acquistati.Art. 326Iscrizione delle partite sui giornali di cassa.Art. 327Modo di tenere i giornali di cassa.Art. 389Servizio dei comandanti di battaglione e di compagnia.Art. 390Relazione giornaliera.Art. 391Relazioni straordinarie.Art. 392Relazioni intorno alla disciplina.Art. 393Controlli dei comandanti di battaglione e di compagnia.Art. 394Graduati a rapporto del comandante.Art. 395Ordini del giorno alla compagnia.Art. 396Trascrizione degli ordini del giorno.Art. 397Conferenze del comandante di battaglione o di compagnia col questore.Art. 398Ufficio del comandante di battaglione e del comandanteArt. 584Punizioni dei graduati e delle guardie.Art. 585Punizioni dei comandanti.Art. 586Casi di competenza dei tribunali militari.Art. 587Sospensione dei graduati dall'ufficio.Art. 588Stipendio degli agenti sospesi.Art. 589Degradazione.Art. 590Retrocessione.Art. 591Effetti della sospensione dall'ufficio.Art. 592Arresti in caserma.Art. 593Arresti in sala di disciplina.Art. 594Divieti agli agenti in sala di disciplina.Art. 595Vestiario degli agenti in sala di disciplina.Art. 596Vitto per gli agenti in sala di disciplina.Art. 637Fornitura degli oggetti di casermaggio.Art. 638Specificazione degli oggetti di casermaggio.Art. 639Mobili.Art. 640Camere di deposito e sale di disciplina.Art. 641Illuminazione e riscaldamento delle caserme.Art. 642Illuminazione e riscaldamento dei corpi di guardia.Art. 650Gerarchia.Art. 651Divisione del corpo degli agenti a cavallo.Art. 652Divisione delle compagnie.Art. 653Battaglioni.Art. 654Comandanti di sezione, di brigata e di sotto-brigata.Art. 655Ufficiali di pubblica sicurezza incaricati dei comandi.Art. 656Stato della forza, stipendi e indennità-cavalli.Art. 657Consorzi dei comuni.Art. 734A che sono destinati i fondi delle casse dell'amministrazione.Art. 735Esazioni: in che consistono.Art. 736Anticipazioni governative.Art. 737Proventi dell'amministrazione.Art. 738Assestamento dei conti di massa.Art. 739Acquisto e rinnovazione dei buoni del Tesoro.Art. 740Pagamenti: in che consistono.Art. 741Rimborso di anticipazioni.Art. 742Formalità da osservarsi prima di eseguire i pagamenti.Art. 743Pagamenti con vaglia del tesoro.Art. 744Giornali di cassa.Art. 745Tenuta dei giornali di cassa.Art. 780Vigilanza dei graduati sul servizio e sulla disciplina dei loro dipendenti.Art. 781Controlli.Art. 782Conferenze colle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.capo 3Reclutamento del Corpo.
Art. 17Arruolamento.Art. 18Requisiti.Art. 19Dispensa dal limite della statura.Art. 20Documenti da unirsi alla domanda.Art. 21Informazioni da assumersi.Art. 22Invio delle domande al Ministero.Art. 23Visita militare e successivo esperimento dell'aspirante.Art. 24Nomina dell'aspirante.Art. 25Quando si nomini l'aspirante guardia effettiva, e quando lo si nomini allievo.Art. 26Alloggio e vitto all'aspirante riconosciuto idoneo, in pendenza dell'approvazione ministeriale.Art. 27Invio degli allievi alla scuola d'istruzione.Art. 28Invio delle guardie effettive alle sedi dei rispettivi battaglioni.Art. 29Avviso delle nomine al Ministero, e trasmissione al medesimo dei cartellini matricolari degli agenti.Art. 30Vestiario degli agenti di nuova nomina.Art. 31Istruzione delle guardie di prima nomina nella sede del battaglione.Art. 32Licenziamento in caso di sfavorevoli risultati nell'esperimento delle guardie di prima nomina.Art. 33Norme relative al loro licenziamento.Art. 248Riviste ordinarie.Art. 249Norme per le riviste.Art. 250Rapporti sulle ispezioni e riviste dei comandanti di compagnia, sezione, brigata e sotto-brigata.Art. 251Ispezioni del comandante di sezione fuori di residenza e relativa indennità.Art. 252Obblighi del comandante di sezione nelle ispezioni pori residenza.Art. 253Trasmissione al Ministero dei rapporti sulle riviste mensili.Art. 328Norme per la provvista del vestiario a carico degli agenti.Art. 329Contratti d'appalto pel vestiario uniforme a carico degli agenti.Art. 330Verifica degli effetti acquistati.Art. 331Commissione di collaudo.Art. 332Verbale pel ricevimento e collaudo.Art. 333Magazzino del vestiario.Art. 334Campionario.Art. 335Effetti rifiutati.Art. 336Nuova perizia in caso di contestazioni.Art. 337Vestiario a misura.Art. 338Modificazioni degli effetti non collaudati.Art. 339Termine per la somministrazione degli effetti.Art. 340Rescissione del contratto.Art. 341Quantità degli effetti che l'amministrazione può richiedere.Art. 342Scioglimento del contratto in caso di eventuali variazioni nella divisa.Art. 343Spesa pel trasporto del vestiario.Art. 344Durata dei contratti.Art. 345Garanzia degli offerenti.Art. 346Pagamenti ai fornitori.Art. 347Clausole e condizioni dei contratti.Art. 348Richieste ai fornitori.Art. 349Indicazioni che devono avere i boni.Art. 350Distribuzione degli effetti usati, ritirati in magazzino.Art. 351Responsabilità pel magazzino.Art. 352Armamento.Art. 399Obblighi dei marescialli preposti alle zone nelle città sedi di questura.Art. 400Controlli dei marescialli preposti alle zone.Art. 401Rapporti dei marescialli sui controlli eseguiti.Art. 402Altri incarichi dei marescialli comandanti di sezione.Art. 597Competenza dei comandanti nelle punizioni.Art. 598Competenza dei sotto-prefetti e questori.Art. 599Competenza dei prefetti.Art. 600Competenza del Ministero.Art. 601Parere del consiglio di disciplina.Art. 602Conferma delle punizioni.Art. 603Retrocessione.Art. 604Licenziamento dal corpo per incapacità.Art. 605Licenziamento dal corpo, dispensa dal servizio e destituzione dei comandanti.Art. 658Arruolamenti.Art. 659Documenti da unirsi alla domanda.Art. 660Nomina dell'aspirante.Art. 661Prova di possedere il cavallo e perizia del medesimo.Art. 746Gestione della contabilità.Art. 747Libretto di decorato.Art. 748Conteggio del libretto.Art. 749Smarrimento del libretto.Art. 750Libro mastro.Art. 751Assestamento dei conti.Art. 752Quietanze dei pagamenti.Art. 783Ispezioni e riviste ordinarie e straordinarie.Art. 784Ispezioni e riviste ordinarie dei comandanti di battaglione.Art. 785Ispezioni e riviste ordinarie dei marescialli e dei brigadieri.Art. 786Ispezioni e riviste straordinarie dei comandanti di compagnia.Art. 787Ispezioni e riviste straordinarie dei marescialli e dei brigadieri.Art. 788Come si praticano le ispezioni e riviste ordinarie.Art. 789Come si praticano le ispezioni e le riviste straordinarie.Art. 790Doveri dei comandanti di battaglione per le ispezioni e riviste nelle provincie comprese nella periferia del battaglione ad essi assegnato.Art. 791Rapporto dei marescialli e dei brigadieri sulle ispezioni e riviste eseguite.Art. 792Rapporto al Ministero sulle ispezioni e riviste mensili.Art. 793Indennità di missione ai comandanti e marescialli.capo 4Atto di giuramento e contrattazione di ferma.
Art. 34Durata della ferma ed obbligo del giuramento.Art. 35Formula del giuramento.Art. 36Norme per la prestazione del giuramento.Art. 37Rafferme e requisiti necessari.Art. 38Documenti da unirsi alle domande di rafferma.Art. 39Carta da bollo per gli atti di ferma, di rafferma e di giuramento.Art. 40Interruzione della ferma o della rafferma.Art. 254Riviste del comandante di battaglione nel luogo di sua residenza.Art. 255Rapporti sulle riviste.Art. 256Ispezione dei comandanti di battaglione fuori di residenzaArt. 353Gestione della contabilità.Art. 354Libretto di deconto.Art. 355Conteggio del libretto.Art. 356Smarrimento del libretto.Art. 357Libro mastro.Art. 358Modo dell'assestamento dei conti.Art. 359Quietanze dei pagamenti.Art. 403Obblighi dei marescialli e dei brigadieri presso le prefetture.Art. 404Rapporti giornalieri.Art. 405Prospetto dei controlli.Art. 406Registro degli ordini del giorno.Art. 407Doveri nei casi di reato.Art. 606Ammonizione.Art. 607Arresti in caserma.Art. 608Arresti semplici in sala di disciplina.Art. 609Arresti di rigore in sala di disciplina, sospensione dall'ufficio o dallo stipendio, perdita o retrocessione di grado.Art. 610Espulsione dal corpo o invio alle compagnie di disciplina.Art. 611Rapporto pei debiti degli agenti.Art. 612Agenti colpiti da mandato di cattura, imputati o condannati.Art. 613Agenti assolti.Art. 662Durata della ferma e cartellino matricolare.Art. 663Formola del giuramento e modo di prestarlo.Art. 664Rafferma.Art. 665Come devono redigersi gli atti relativi.Art. 666Interruzione della ferma.Art. 667Le guardie di pubblica sicurezza a cavallo non hanno diritto al premio d'ingaggio.Art. 753Conto semestrale di cassa.Art. 754Situazione finanziaria dell'amministrazione.Art. 755Conto semestrale di massa.Art. 756Conto semestrale di magazzino.Art. 757Crediti inesigibili.Art. 758Crediti e debiti diversi.Art. 759Crediti dei fornitori.Art. 760Profitti realizzati.Art. 761Erogazione del fondo dei profitta realizzati.Art. 762Trasmissione della contabilità al Ministero.Art. 763Approvazione della contabilità.Art. 794Relazioni dei graduati inferiori ai superiori sui fatti più gravi di pubblica sicurezza, sulle operazioni di servizio e sulle mancanze disciplinari dei loro sottoposti.Art. 795Ordini del giorno e come debbono essere redatti e diramati.capo 5Nomine e promozioni dei graduati e delle guardie.
Art. 41Competenza per la nomina dei graduati e guardie e pel loro licenziamento.Art. 42Nomina a comandanti degli ufficiali provenienti dall'arma dei reali carabinieri o dagli altri corpi dell'esercito.Art. 43Promozione di classe dei comandanti.Art. 44Esame per la promozione dei marescialli a comandanti.Art. 45Formalità dell'esame per la promozione dei marescialli.Art. 46Trasmissione al MinisteroArt. 47Promozione dei brigadieri a marescialli, ed esperimento relativo.Art. 48Promozione dei sotto-brigadieri a brigadieri ed esperimento relativo.Art. 49Pro emozione degli appuntati a sotto-brigadieri.Art. 50Passaggio nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei graduati provenienti dall'arma dei reali carabinieri.Art. 51Trattamento pei sotto-ufficiali dell'esercito e delle guardieArt. 52Promozione delle guardie ad appuntati.Art. 53Esperimento per la promozione delle guardie ad appuntati.Art. 54Trasmissione al Ministero degli esami delle guardie e loro classificazione.Art. 55Promozione a scelta per merito straordinario e senz'obbligo di esame.Art. 257Scuola per gli allievi e gli appuntati in Roma.Art. 258Direzione della scuola.Art. 259Personale addetto alla scuola.Art. 260Divisa e distintivi degli agenti alla scuola.Art. 261Spese di viaggio degli agenti che si recano alla scuola.Art. 262Atti di ferma e di giuramento degli allievi.Art. 263Fornitura agli allievi degli oggetti di vestiario.Art. 264Contabilità degli allievi e pagamento dei loro stipendi.Art. 265Contabilità degli appuntati alla scuola.Art. 266Stipendio degli appuntati chiamati alla scuola.Art. 267Mensa in comune alla scuola.Art. 268Tenuta degli allievi e degli appuntati. Trattamento in caso di malattia.Art. 269Orario dell'alzata e del riposo.Art. 270Ammissione degli appuntati alla scuola.Art. 271Esami e classificazione degli allievi e degli appuntati.Art. 272Rivista settimanale del maresciallo e dei brigadieri.Art. 273Rivista mensile del comandante.Art. 274Ispezione di un funzionario del Ministero.Art. 275Divieto di vestire in borghese ai graduati della scuola.Art. 276Scelta dei graduati per la scuola.Art. 277Alloggio dei comandanti ed altri graduati, se ammogliati.Art. 278Matricola dei graduati e degli allievi della scuola.Art. 279Incombenze del personale direttivo della scuola.Art. 280Istruzione speciale per gli appuntati.Art. 281Orario delle lezioni.Art. 282Passeggiate militari.Art. 283Esami mensili.Art. 284Permanenza nella scuola.Art. 285Invio degli allievi alle compagnie.Art. 286Licenziamento degli allievi.Art. 287Rinvio degli appuntati dalla scuola.Art. 288Mancanze disciplinari.Art. 289Competenza per le punizioni disciplinari.Art. 290Cassa di economia nella scuola.Art. 291Concorso nel servizio di sorveglianza della città.Art. 292Turno di perlustrazione.Art. 293Allievi da destinarsi al servizio di perlustrazione.Art. 294Ritenuta mensile pel fondo di massa.Art. 295Oggetti di vestiaro degli allievi licenziati.Art. 296Debito o credito di massa dell'allievo nominato guardia.Art. 297Armamento degli allievi.Art. 298Libretto di deconto.Art. 299Articoli di cancelleria per la scuola.Art. 360Conto semestrale di cassa.Art. 361Situazione finanziaria dell'amministrazione.Art. 362Conto semestrale di massa.Art. 363Conto semestrale di magazzino.Art. 364Crediti inesigibili.Art. 365Crediti e debiti diversi.Art. 366Crediti dei fornitori.Art. 367Profitti realizzati.Art. 368Autorizzazione per l'erogazione di detto fondo.Art. 369Trasmissione della contabilità al Ministero.Art. 370Quadro semestrale di armamento.Art. 371Approvazione della contabilità.Art. 408Servizi delle brigate centrali presso le questure.Art. 614Competenza del consiglio di disciplina.Art. 615Composizione del consiglio di disciplina.Art. 616Convocazione del consiglio.Art. 617Atti da presentarsi al consiglio.Art. 618Procedura del consiglio.Art. 619Deliberazione del consiglio.Art. 620Rinvio della deliberazione.Art. 621Processo verbale delle sedute.Art. 622Trasmissione delle deliberazioni al Ministero.Art. 623Permanenza dell'agente in sala di disciplina fino alla risoluzione ministeriale.Art. 624Divieto di determinare la durata della permanenza degli agenti nella compagnia di disciplina.Art. 668Nomine e promozioni.Art. 764Consegna dell'amministrazione.Art. 765Fornitura degli oggetti di vestiario, armamento e bardatura del cavallo.Art. 796Registri che devono tenere i comandanti di battaglione e di compagnia.Art. 797Registri da tenersi dai comandanti di sezione.Art. 798Tutti i comandanti di sezione, nessuno eccettuato, dovranno avere:Art. 799Registri che devono tenere i comandanti di brigata.Art. 800Registro di matricola e disciplina.Art. 801Notizie che devono fornire gli uffici di pubblica sicurezza.Art. 802Spese per oggetti di cancelleria ed altri occorrenti per l'esecuzione del regolamento.capo 6Armamento e divisa dei graduati e delle guardie.
Art. 56Armamento, divisa e corredo.Art. 57Armamento e divisa dei comandanti e dei marescialli.Art. 58Divisa degli allievi e delle guardie di mare.Art. 59Tenute diverse.Art. 60Spesa per la divisa e piccolo corredo.Art. 61Divieto di alterare o modificare la divisa.Art. 62Durata degli effetti di divisa e di piccolo corredo.Art. 63Negligenza nel conservare gli effetti della divisa o del piccolo corredo.Art. 64Deterioramento derivante da cause di servizio.Art. 65Rinnovazione e riparazione delle armi.Art. 66Riconsegna dell'armamento e delle munizioni in caso di cessazione dal servizio.Art. 67Divieto di asportare effetti di divisa.Art. 68Responsabilità dei comandanti a tale riguardo.Art. 300Matricola generale degli agenti.Art. 301Note caratteristiche annuali.Art. 372Consegna dell'amministrazione.Art. 373Verbale di consegna.Art. 374Responsabilità in caso di omissione della consegna.Art. 375Ispezioni straordinarie e controlli sulla regolarità dell'amministrazione.Art. 409Servizi delle brigate di sicurezza presso le questure.Art. 410Divisione della brigata di sicurezza in sotto-brigate.Art. 411Doveri della brigata di sicurezza in caso di reati.Art. 412Incarichi diversi della brigata di sicurezza.Art. 413Vigilanza nei luoghi pubblici.Art. 414Vigilanza sui liberati dal carcere e sui pregiudicati.Art. 625Espulsione dell'agente destinato alle compagnie di disciplina e di lui traduzione per mezzo della forza pubblica.Art. 626Oggetti di divisa e di vestiario che si devono lasciare agli agenti destinati alle compagnie di disciplina.Art. 627Credito e debito di massa degli agenti destinati alle compagnie.Art. 628Documenti da trasmettersi al comando delle compagnie di disciplina.Art. 669Armamento, divisa, cavallo, bardatura e oggetti di piccolo corredo.Art. 670Contratti per la fornitura degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura del cavallo.Art. 671Provvista dell'armamento.Art. 672Provvista di un nuovo cavallo durante il periodo della ferma o della rafferma.Art. 673Divieto di alterare e di modificare la divisa.Art. 674Durata degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura del cavallo.Art. 675Deterioramento degli oggetti di divisa e di piccolo corredo.Art. 676Deterioramento proveniente da cause di servizio.Art. 677Rinnovazione e riparazione delle armi.Art. 678Indennizzo pei casi di morte o di dichiarata inservibilità del cavallo in occasione di scontri o di inseguimento di malfattori.Art. 679Formalità per ottenere l'indennizzo.Art. 680Oggetti di armamento e di divisa da consegnarsi alla cessazione del servizio.Art. 681Perizia degli oggetti di armamento e di divisa consegnati.Art. 682Responsabilità dei graduati.capo 7Tenuta degli agenti in servizio e avanti i tribunali.
Art. 69Pulizia e contegno.Art. 70Obbligo di portare la divisa.Art. 71Vestiario di ordinanza.Art. 72Nettezza della persona.Art. 73Norme diverse di pulizia e contegno.Art. 74Armamento in servizio.Art. 75Servizio di parata.Art. 76Tenuta in caso di comparsa avanti i tribunali.Art. 77Indennità ai comandanti e marescialli, nel caso di chiamata come testimoni avanti i tribunali.Art. 415Doveri delle brigate e sotto-brigate presso gli uffici distaccati di pubblica sicurezza.Art. 416Rapporti sulla disciplina e controlli.Art. 683Pulizia e contegno degli agenti.Art. 684Obbligo di vestite sempre la divisa.Art. 685Oggetti di vestiario e di aumento che devono portare.Art. 686Nettezza della persona.Art. 687Servizio di parata.Art. 688Agenti chiamati come testimoni avanti i tribunali.Art. 689Indennità spettanti ai comandanti e ai marescialli citati come testimoni.capo CAPO. 8.°Vestiario in borghese.
Art. 78Agenti scelti pel servizio in borghese.Art. 79Limitazione pel vestiario in borghese.Art. 80Esclusione dei comandanti di battaglione, di compagnia e di sezione.Art. 81Revoca del permesso di vestire in borghese.Art. 82Foglio di ricognizione per gli agenti in borghese.Art. 83Obblighi degli agenti in borghese.Art. 84Spesa per vestiario in borghese.Art. 85Norme per la relativa fornitura.Art. 86Foggia del vestiario in, borghese.Art. 87Armamento degli agenti in borghese.capo 9Premi d'ingaggio.
Art. 88Premio d'ingaggio.Art. 89Pagamento del premio nel primo anno di servizio.Art. 90Pagamento negli anni successivi della ferma.Art. 91Pagamento nei casi di rafferma.Art. 92Pagamento del premio d'ingaggio alla guardia in caso di licenziamento per motivi di salute, o agli eredi in caso di morte dell'agente.Art. 93Altri casi in cui la guardia ha diritto al premio d'ingaggio.Art. 94Casi in cui si perde il diritto al premio d'ingaggio.Art. 95Concessione del premio di rafferma alle guardieArt. 96Anticipazione pel pagamento dei premi d'ingaggio.Art. 97Liquidazione dei premi d'ingaggio.Art. 98Norme per giustificare il «pagamento dei premi d'ingaggio.Art. 99Quietanze dei pagamenti.Art. 100Rimborso trimestrale degli effettuati pagamenti.Art. 101Pagamenti per cause speciali prima della fine dell'anno di ferma o rafferma.Art. 102Diritto degli eredi.Art. 103Versamenti in cassa dei premi d'ingaggio in caso di debiti di masso.Art. 419Doveri degli agenti addetti all'ufficio sanitario.Art. 420Sorveglianza sulle case di prostituzione.Art. 421Sorveglianza sulle meretrici.Art. 422Riguardi da usare in casi speciali.Art. 423Divieto d' introdursi nei privati domicilii.Art. 694Traslocazioni ordinate dal prefetto.Art. 695Traslocazioni ordinate dal Ministero.Art. 696Norme da osservarsi per le traslocazioni e relative indennità.capo 10Mensa in comune.
Art. 104Mensa in comune.Art. 105Esenzioni dalla mensa in comune.Art. 106Numero dei pasti e quota relativa.Art. 107Spesa del servo di cucina.Art. 108Controllo della spesa giornaliera.Art. 109Revisione dei conti della spesa giornaliera.Art. 110Ispezioni sulla salubrità dei generi e sulla regolarità dei pasti.Art. 111Amministrazione del fondo per la mensa in comune.Art. 112Costituzione del fondo per la mensa in comune.Art. 113Registro del fondo pel vitto giornaliero.Art. 114Tangente degli ammalati e degli assenti.Art. 115Tangente degli agenti, che si trovano agli arresti di rigore.Art. 116Sistemazione del fondo in caso di traslocazione.Art. 117Eventuale anticipazione per gli agenti di nuova nomina.Art. 118Divieto di smerciare vino, commestibili, ecc.Art. 424Doveri comuni a tutti gli agenti di pubblica sicurezza.Art. 425Merito del prevenire.Art. 426Provocazione e istigazione a commettere reati.Art. 427Doveri degli agenti in caso di tentativi di reato.Art. 428Modi urbani verso i cittadini.Art. 429Divieto d'intromettersi negli affari privati.Art. 430Modo col quale devono adempire il proprio dovere.Art. 431Richiesta pel concorso di altri agenti.Art. 432Obbligo di prestarsi nei casi d' infortunio.Art. 433Intervento in caso di risse.Art. 434Arresti in flagranza di reato.Art. 435Inviolabilità del domicilio, e norme da seguirsi dagli agenti in caso di reati o di private richieste.Art. 436Investigazioni nel caso di reati.Art. 437Agenti da preferirsi per le investigazioni.Art. 438Controllo dei comandanti di battaglione e di compagnia.Art. 439Contegno nei casi di contravvenzione.Art. 440Deposito degli arrestati nelle stanze di custodia e norme relative.Art. 441Obbligo dei graduati verso gli individui arrestati.Art. 442Sorveglianza sulle persone pregiudicate e sospette.Art. 443Registri delle persone pregiudicate e sospette.Art. 444Norme per la sorveglianza delle persone pregiudicate e sospette.Art. 445Arresto delle persone pregiudicate e sospette.Art. 446Controllo dei comandanti le sezioni e brigate per la sorveglianza sulle persone pregiudicate e sospette.Art. 447Mendicanti.Art. 448Meretrici girovaghe.Art. 449Lenoni e mezzani.Art. 450Immagini e figure oscene.Art. 451Esercizi pubblici.Art. 452Affitta camere.Art. 453Uffici di agenzia di prestiti sopra pegni, di corrispondenza, di copisteria, ecc.Art. 454Stabilimenti di bagni pubblici.Art. 455Elenchi degli esercenti pubblici per la sorveglianza degli agenti.Art. 456Esercenti mestieri e professioni ambulanti.Art. 457Mestieri intesi al pubblico trattenimento.Art. 458Servizio presso i teatri.Art. 459Obbligo di presentarsi all'ufficiale di pubblica sicurezza di servizio nei teatri.Art. 460Distribuzioni della forza nei teatri e contegno degli agenti.Art. 461Contegno in caso di disordini.Art. 462Norme per gli agenti finito lo spettacolo.Art. 463Vetture pubbliche.Art. 464Riunioni ed assembramenti.Art. 465Disturbo della pubblica quiete.Art. 466Affissioni al pubblico.Art. 467Obbligo della marca da bollo sugli affissi.Art. 468Tempo in cui è permesso la lacerazione degli affissi.Art. 469Giuochi clandestini.Art. 470Bagni in luoghi vietati.Art. 471Tutela della pubblica e privata incolumità.Art. 472Guasti e danneggiamenti.Art. 473Pesi e misure.Art. 474Maltrattamenti agli animali.Art. 475Manutengoli e sospetti in furti.Art. 476Sicurezza delle abitazioni.Art. 477Sorveglianza ai negozi e alle botteghe.Art. 478Cassette postali.Art. 479Assistenza agli ammalati, feriti, ecc.Art. 480Ubbriachi.Art. 481Rinvenimento di cadaveri.Art. 482Fanciulli abbandonati.Art. 483Norme in caso d'incendio.Art. 484Obbligo di prestare assistenza.Art. 485Porto delle armi.Art. 486Arruolamenti, ingaggi, ecc.Art. 487Mandati di cattura.Art. 488Avviso in caso di grave reato.Art. 489Verbali delle operazioni di servizio.Art. 490Redazione dei verbali.Art. 697Disposizioni da osservarsi per le licenze.capo 11Traslocazioni e indennità relative.
Art. 119Traslocazioni nell'interno della provincia.Art. 120Traslocazioni fuori provincia.Art. 121Mezzi di trasporto e indennità per gli agenti traslocati.Art. 122Indennità chilometrica sulle vie ordinarie.Art. 123Indennità di traslocazione ai comandanti.Art. 124Consegna da farsi dai comandanti traslocati.Art. 125Formalità da osservarsi nella consegna.Art. 126Chiusura dei registri.Art. 127Avviso della partenza degli agenti.Art. 128Foglio di via per gli agenti traslocati.Art. 129Armamento degli agenti traslocati.Art. 130Sistemazione dei conti agli agenti traslocati.Art. 131Altre norme per gli agenti traslocati.Art. 132Responsabilità in caso di danni.Art. 133Anticipazione dei mezzi di viaggio.Art. 134Pernottazione e vidimazione del foglio di via.Art. 135Rivista all'agente nella nuova residenza.Art. 491Servizio di perlustrazione.Art. 492Agenti che devono eseguire la perlustrazione nelle città in cui vi sono compagnie o sezioni.Art. 493Servizio di perlustrazione nelle brigate e sotto-brigate.Art. 494Divieto di distrarre gli agenti dal servizio di perlustrazione.Art. 495Prospetto mensile numerico degli agenti in servizio.Art. 496Controllo della destinazione degli agenti ai servizi.Art. 497Durata del servizio di pattuglia e di piantone per ogni agente.Art. 498Numero degli agenti per le pattuglie e per i piantoni.Art. 499Numero delle pattuglie e dei piantoni che si devono somministrare ed eseguire.Art. 500Modo di disporre le pattuglie e i piantoni a seconda della forza.Art. 501Scompartimenti da determinarsi per le singole pattuglie.Art. 502Norme per la determinazione degli scompartimenti.Art. 503Preventiva ispezione degli scompartimenti.Art. 504Prospetto degli scompartimenti.Art. 505Sorveglianza diurna.Art. 506Numero dei piantoni.Art. 507Giro dei piantoni.Art. 508Orario del servizio e del riposo.Art. 509Prescrizioni relative all'orario del riposo.Art. 510Chiamata pel servizio.Art. 511Tabella delle squadre di perlustrazione notturna e diurna.Art. 512Perlustrazione e sorveglianza degli scompartimenti.Art. 513Sostituzione degli agenti ammalati.Art. 514Vuoti nelle brigate.Art. 515Invariabilità del numero e del giro delle pattuglie.Art. 516Servizi straordinari.Art. 517Concorso dei reali carabinieri.Art. 518Concorso delle guardie municipali.Art. 519Servizio cumulativo delle guardie di pubblica sicurezza.Art. 520Servizio cumulativo delle guardie municipali.Art. 521Vicendevole assistenza fra i diversi agenti.Art. 698Pagamento degli stipendi e delle indennità-cavalli.Art. 699Ritenute e quietanze provvisorie.Art. 700Consegna degli stipendi e indennità-cavalli agli interessati.Art. 701Consegna alle prefetture e sotto-prefetture degli stati paghe quietanzati.Art. 702Stipendi e indennità-cavalli spettanti agli agenti in licenza.Art. 703Stipendi e indennità-cavalli agli agenti che si trovano all'ospedale.Art. 704Ritenute non autorizzate.capo 12Verbali di consegna in caso di cessazione dal servizio.
Art. 136Consegna in caso di cessazione dal servizio.Art. 522Graduato di ispezione in caserma.Art. 523Appello pel servizio di perlustrazione.Art. 524Rivista degli agenti destinati di servizio.Art. 525Divieto agli agenti di sortire dalla caserma se non siano in tenuta inappuntabile.Art. 526Contegno in pubblico.Art. 527Istruzione agli agenti prima che escano di servizio.Art. 528Cambiamento del servizio sul posto.Art. 529Avvertenze e indicazioni da scambiarsi fra gli agenti di servizio.Art. 530Obblighi degli agenti che terminano il servizio.Art. 531Responsabilità degli agenti in servizio.Art. 532Modo di eseguire la pattuglia.Art. 533Divieti agli agenti di pattuglia.Art. 534Come camminano gli agenti durante la pattuglia.Art. 535Cognizioni che gli agenti devono procurarsi per eseguire esattamente il servizio.Art. 536Conoscenza delle persone pregiudicate.Art. 537Deferenza verso i cittadini.Art. 538Doveri degli agenti in perlustrazione.Art. 705Riparto della spesa spettante ai comuni.Art. 706Prospetto delle giornate di presenza.Art. 707Variazioni nella distribuzione della forza.capo 13Licenze.
Art. 137Licenze temporanee.Art. 138Domanda di licenza.Art. 139Tenuta degli agenti in licenza.Art. 140Facoltà di vestire in abito borghese.Art. 141Obbligo di prenottazione nelle caserme.Art. 142Obbligo di presentarsi all'autorità locale al momento dell'arrivo.Art. 143Obbligo di presentarsi alla stessa autorità prima della partenza.Art. 144Proroga della licenza.Art. 145Obblighi dei comandanti per gli agenti in licenza.Art. 539Controllo dei graduati.Art. 540Norme da osservarsi per il controllo.Art. 541Numero dei controlli.Art. 542Modo di eseguire il controllo.Art. 708Disposizioni da osservarsi.capo 14Stipendi.
Art. 146Pagamento degli stipendi.Art. 147Consegna dello stipendio agl'interessati.Art. 148Consegna alla prefettura degli stati di paga quietanzati.Art. 149Stipendi degli agenti in licenza.Art. 150Stipendi agli agenti distaccali.Art. 151Stipendi degli agenti ammalati.Art. 152Ritenute non autorizzate.Art. 153Concorso dei comuni nella spesa per le paghe degli agenti.Art. 154Spesa a carico totale dei comuni.Art. 155Variazioni nel riparto della forza, ed avviso ai comuni.Art. 156Stato di presenza degli agenti.Art. 157Approvazione dello stato di presenza da parte del Ministero.Art. 543Guardia alla questura.Art. 544Servizio di sentinella.Art. 545Servizio del corpo di guardia.Art. 546Cambio della sentinella.Art. 547Istruzioni alla sentinella.Art. 548Obblighi della sentinella.Art. 549Collocamento della sentinella.Art. 550Doveri del capo-posto.Art. 551Controlli al posto di guardia.Art. 552Saluto della sentinella.Art. 709Cassa di economiacapo 15Onorificenze, premi e proventi.
Art. 158Onorificenze e premi per gli agenti.Art. 159Ricompense al valor civile ed al valore militare.Art. 160Norme per le relative proposte.Art. 161Distinte operazioni di servizio.Art. 162Gratificazioni ed encomi.Art. 163Registrazioni degli encomi e delle gratificazioni.Art. 164Preferenza nelle promozioni per le azioni di merito.Art. 165Rifusione dei danni al vestiario ed all'armamento.Art. 166Premi per arresti.Art. 167Premi per operazioni diverse.Art. 168Formalità pel pagamento dei detti premi.Art. 169Premio pel sequestro d'armi.Art. 170Modo di pagamento di tale premio.Art. 171Quietanze relative.Art. 172Quantità dei premii.Art. 173Retribuzione per servizi privati.Art. 174Assistenza agli agenti doganali ed esattori.Art. 175Anticipazioni e riparto delle retribuzioni.Art. 553Registri dei comandanti di battaglione e di compagnia.Art. 554Registro di matricola e di disciplina.Art. 555Registri dei comandanti di sezione, brigata e sotto-brigata nelle città sedi di questura.Art. 556Registri dei comandanti presso gli uffici di prefettura e di sotto-prefettura.Art. 557Notizie per la compilazione dei registri.Art. 710Quando gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo possono essere destinati in trasferta.Art. 711Diritti di trasferta e soprassoldo.Art. 712Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo non possono essere distratti dal servizio ordinario per altri incarichi.Art. 713Trasferte dei comandanti di compagnia.Art. 714Liquidazione della indennità di trasferta.capo 16Cassa di economia.
Art. 176Cassa di economia.Art. 177Ripartizione del fondo della cassa d'economia.Art. 558Provvista degli stampati e somministrazione degli oggetti di cancelleria.Art. 559Intestazione dei rapporti e verbali.Art. 715Disposizioni da osservarsi.Art. 716Agevolezze per i sotto-ufficiali provenienti dall'arma dei reali carabinieri, dagli altri corpi dell'esercito e delle guardie di finanza.capo 17Trasferte.
Art. 178Casi di trasferta.Art. 179Indennità di trasferta.Art. 180Servizio di pattuglia.Art. 181Traduzioni ed accompagnamenti.Art. 182Indennità di trasferta per i comandanti di battaglione, di compagnia e di sezione.Art. 183Distanza e tempo per le indennità di trasferta.Art. 184Anticipazione delle indennità di trasferta e tabelle trimestrali relative.Art. 185Liquidazione ed approvazione di dette indennità.Art. 717Agenti all'ospedale.Art. 718Malattia che si protrae oltre un mese.Art. 719Spesa di sepoltura in caso di morte.capo 18Agenti ammogliati.
Art. 186Divieto d contrarre matrimonio senza autorizzazione.Art. 187Requisiti per ottenere autorizzazione al matrimonio.Art. 188Condizioni in quanto ai mezzi di sussistenza.Art. 189Altre formalità da osservarsi ai termini del codice civile.Art. 190Presentazione della domanda in carta da bollo.Art. 191Informazioni del prefetto.Art. 192Costituzione della dote in cartelle del debito pubblico o in beni stabili.Art. 193Decreto di autorizzazione al matrimonio.Art. 194Presentazione del decreto all'ufficiale dello stato civile.Art. 195Sovrana dispensa in caso d'impedimenti.Art. 196Pagamento dei cuponi di rendita.Art. 197Restituzione delle cartelle o degli altri documenti relativi alla costituzione di dote.Art. 198Condizioni per l'ammissione di aspiranti ammogliati.Art. 199Agevolezze per l'ammissione dei sotto-ufficiali ammogliati, provenienti dall'arma dei reali carabinieri, dagli altri corpi dell'esercito o dalle guardie di finanza.Art. 200Indennità di alloggio per i nuovi allenti ammogliati.Art. 201Esclusione degli ammogliati dalle caserme. - Alloggio e casermaggio per gli agenti ammogliati prima dell'attuazione del presente regolamento.Art. 720Trattamento di pensione.Art. 721Facilitazioni accordate. agli agenti di pubblica sicurezza, che non fanno più parte del corpo.capo 19Ammalati - Assistenza medica - Onori funebri.
Art. 202Invio degli ammalati all' ospedale.Art. 203Spese di cura e trattamento.Art. 204Sanitari nelle compagnie e nelle sezioni, che hanno una forza superiore ai 50 uomini.Art. 205Assistenza medica per le altre sezioni, brigate o sotto-brigate.Art. 206Spesa delle visite a carico degli agenti.Art. 207Spese peiArt. 208Obblighi dei sanitari presso le compagnie e le sezioni più numerose.Art. 209Obblighi speciali pei sanitari della compagnia di Roma.Art. 210Vestiario degli agenti che passano all'ospedale.Art. 211Inventario degli effetti lasciati.Art. 212Agenti ci si trovano infermi da più di un mese.Art. 213Effetti degli agenti defunti.Art. 214Spese di sepoltura.Art. 215Onori funebri.capo 20Pensioni.
Art. 216Diritti al collocamento a riposo.Art. 217Perdita di un tale diritto.Art. 218Liquidazione della pensione.Art. 219Competenza pei decreti di collocamento a riposo.Art. 220Applicabilità della legge e regolamento per gli impiegati civili.Art. 221Altri crasi di perdita del diritto a pensione.Art. 222Pensione in caso di ferite, malattie o morte incontrate per cause di servizio.Art. 223Presentazione delle relative domande.Art. 224Prima visita sanitaria.Art. 225Seconda visita sanitaria.Art. 226Domanda delle vedove ed orfani degli agenti morti per causa di servizio.Art. 227Parere del comitato di sanità militare.capo 21Agenti ausiliari.
Art. 228Agenti ausiliari e scopo della loro istituzione.Art. 229Requisiti per l'ammissione.Art. 230Trattamento degli agenti ausiliari.Art. 231Agenti ausiliari che si rendono meritevoli di speciale considerazione.Art. 232Punizioni degli agenti ausiliari.Art. 233Istruzioni pel servizio degli agenti ausiliari.capo CAPO. 22.°Disposizioni per gli agenti che non fanno più parte del corpo.
Art. 234Impieghi riservati agli agenti di pubblica sicurezza.Art. 235Rimpatrio gratuita in caso di cessazione dal servizio.titolo IIIstruzione degli agenti, ispezioni, riviste, matricola e note caratteristiche.
capo 1Istruzione nelle compagnie, sezioni e brigate.
Art. 236Istruzione delle guardie.Art. 237Da chi vien data l'istruzione nelle leggi, nei regolamenti,Art. 238Istruzione nella calligrafia, nella composizione e nell'aritmetica. Nomina di maestri regolarmente patentati.Art. 239Maneggio delle armi ed esercizi militari.Art. 240Distinzione in classi degli agenti nelle scuole.Art. 241Scuola di contegno.Art. 242Controllo del comandante alla scuola.Art. 243Spese degli oggetti di cancelleria per la scuola.Art. 244Esame annuale e premi.Art. 245Norme per l'istruzione.Art. 246Compenso ai graduati istruttori.Art. 302Amministrazioni e contabilità.Art. 303Responsabilità del prefetto.Art. 304Contabilità in ciascuna provincia.Art. 305Costituzione del fondo di massa.Art. 306Destinazione del fondo di massa.Art. 307Ritenuta ordinaria.Art. 308Versamenti volontari.Art. 309Ritenuta straordinaria.Art. 310Restituzioni parziali.Art. 311Saldo del debito di massa in caso di licenziamento per motivi particolari.Art. 312Perdita del fondo di massa in caso di espulsione o di invio alle compagnie di disciplina.Art. 313Oggetti di vestiario da distruggersi.Art. 314Pagamento del credito di massa. Ricupero del debito.Art. 722Amministrazione e contabilità.Art. 723Fondo di massa: di che si compone.Art. 724Fondo di massa: a che sia destinato.Art. 725Ritenuta ordinaria sullo stipendio.Art. 726Versamenti volontari.Art. 727Ritenuta straordinaria sullo stipendio.Art. 728RestituzioniArt. 729Pagamento del debito di massa.Art. 730Perdita del fondo di massa an caso di espulsione dal corpo o di invio alle compagnie di disciplina.Art. 731Debiti di massa insoddisfatti.Art. 732Oggetti di vestiario da distruggersi.Art. 733Pagamento del credito di massa.titolo IVServizio.
Art. 803Norme da applicarsi.Art. 804Arresti in caserma e in sala di disciplina, e sospensione dallo stipendio. Gli arresti in caserma e quelli in sala disciplina saranno dalle guardie a cavallo scontati in apposito locale nel capoluogo del circondario.Art. 805I distintivi dei graduati delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono uguali a quelli delle guardie a piedi, in conformità alla tabella mod. n. 5.Art. 806Abrogazione di antecedenti disposizioni.capo 1Ordinamento del servizio.
Art. 376Zone nelle città sedi di questura.Art. 377Servizio delle zone.Art. 378Brigata centrale e brigata di sicurezza presso le questure.Art. 379Guardie di nuova nomina alla brigata centrale.Art. 380Costituzione della brigata di sicurezza con agenti in borghese.Art. 381Servizio delle trombe a squillo.Art. 382Autorizzazione ministeriale per destinare agenti di pubblica sicurezza fuori del capoluogo della provincia.Art. 383Servizi ordinari e servizi speciali.Art. 384Servizio ai tribunali e alle corti d'assise.Art. 385Servizio nelle stazioni ferroviarie e marittime.Art. 386Servizio ai teatri.Art. 387Divieto di distrarre gli agenti dalle loro funzioni.Art. 388Scritturali presso i comandi.capo 8Servizi spettanti alle brigate e sotto-brigate presso le stazioni ferroviarie e marittime.
Art. 417Doveri delle brigate e sotto-brigate presso le stazioni ferroviarie e marittime.Art. 418Sorveglianza presso le dette stazioni.Art. 690Quando si possa accordare il permesso di travestimento.Art. 691A quali agenti si possa accordare.Art. 692Permesso di travestimenti.Art. 693Obblighi dell'agente travestito.titolo VDisciplina.
capo 1Disposizioni generali.
Art. 560Disciplina degli agenti.Art. 561Vantaggi della disciplina.Art. 562Osservanza della disciplina.Art. 563Giustificazione delle punizioni.Art. 564Norme per applicare le punizioni.Art. 565Contestazioni all'agente.Art. 566Diritto di reclamo.Art. 567Registrazione delle punizioni.Art. 568Doveri dei graduati.Art. 569Punizione dei graduati per difetto nella disciplina.Art. 570Responsabilità dei graduati riguardo alla disciplina.Art. 571Responsabilità per mancato servizio.Art. 572Subordinazione degli agenti.Art. 573Osservanza della via gerarchica nei ricorsi.Art. 574Doveri verso i cittadini.Art. 575Contegno nell'esecuzione delle leggi.Art. 576Riguardi verso gli altri agenti.Art. 577Saluto degli agenti in divisa.Art. 578Divieto del saluto per gli agenti in borghese.Art. 579Saluto agli ufficiali dell'esercito.Art. 580Divieto di ricevere regali.Art. 581Divieto di esercitare industrie, commerci, ecc.Art. 582Uso delle armi.Art. 583Appello serale.titolo VICaserme casermaggio.
capo 1Caserme.
Art. 629Accasermamento.Art. 630Spese per le caserme e il casermaggio.Art. 631Numero delle caserme.Art. 632Condizione delle caserme.Art. 633Locali per le caserme.Art. 634Caserme principali.Art. 635Stemma sulla porta esterna della caserma.Art. 636Indennità agli agenti fuori di caserma.titolo VIIDisposizioni transitorie.
Art. 643Premi di ingaggio e di ringaggio per gli agenti attualmente in servizio.Art. 644Indennità agli ufficiali dell'esercito preposti temporaneamente al comando dei battaglioni e delle compagnie delle guardie di pubblica sicurezza.Art. 645Abrogazione delle precedenti disposizioni.parte SECONDAGUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA A CAVALLO
titolo IOrganizzazione del corpo.
capo 1Istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.
Art. 646Scopo della istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.Art. 647Dipendenza.Art. 648Continuità del servizio.Art. 649Divieto di distrarre gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo dalle loro ordinarie funzioni.titolo IIIServizio.
capo 1Norme generali di servizio.
Art. 766Residenza, dei comandanti di compagnia, dei marescialli e dei brigadieri.Art. 767Ripartizione dei sotto-brigadieri, appuntati e guardie.Art. 768Attribuzioni e doveri degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo.Art. 769Divieto di distrarre gli agenti dalle loro ordinarie incombenze.Art. 770Doveri speciali degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo.Art. 771Gli ordini e le istruzioni di servizio, meno nei casi di urgenza, si comunicano agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo a mezzo dei loro graduati.Art. 772Richiesta di agenti di pubblica sicurezza a cavallo.Art. 773Rapporto giornaliero sui fatti ed avvenimenti interessanti la pubblica sicurezza.Art. 774Rapporti sulle mancanze disciplinari.Art. 775Relazioni giornaliere colle autorità circondariali e provinciali.Art. 776Relazioni coi delegati di pubblica sicurezza nei mandamenti.Art. 777Perlustrazioni e girate.Art. 778Riunione temporanea di più brigate.Art. 779Operazioni sul confine di diverse provincie.Aggiornamenti recenti
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