RegolamentoTitolo IV

Art. 805

Abrogato

I distintivi dei graduati delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono uguali a quelli delle guardie a piedi, in conformità alla tabella mod. n. 5.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-11;1552#art-r-805

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