Regolamento›Titolo IV
Art. 805
AbrogatoI distintivi dei graduati delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono uguali a quelli delle guardie a piedi, in conformità alla tabella mod. n. 5.
In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-11;1552#art-r-805