REGIO DECRETO·n. 3218·22 settembre 1866
Col quale e' accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote.
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- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.