Art. 1 Col quale e' accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote. — Testo vigente | Portale Normativo