Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-09-22;3218#art-1

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Art. 1 Col quale e' accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote. — Testo vigente | Portale Normativo