REGIO DECRETO·n. 93·10 luglio 1861

Contenente disposizioni circa la pratica e gli esami per l'esercizio delle professioni d'Ingegnere idraulico, d'Architetto civile, di Misuratore, d'Agrimensore, di Ragioniere e simili, nella Lombardia, nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 2 articoli 2 vigenze storicizzate
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  1. 5 ottobre 2019· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

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