Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-07-10;93#art-2

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Art. 2 Contenente disposizioni circa la pratica e gli esami per l'esercizio delle professioni d'Ingegnere idraulico, d'Architetto civile, di Misuratore, d'Agrimensore, di Ragioniere e simili, nella Lombardia, nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche. — Testo vigente | Portale Normativo