Art. 2 Contenente disposizioni circa la pratica e gli esami per l'esercizio delle professioni d'Ingegnere idraulico, d'Architetto civile, di Misuratore, d'Agrimensore, di Ragioniere e simili, nella Lombardia, nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche. — Testo vigente | Portale Normativo