LEGGE COSTITUZIONALE·n. 1·21 febbraio 1947
Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.
Vigente dal 22 febbraio 1947 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL CAPO DELLO STATO promulga la seguente legge Costituzionale di iniziativa della Presiden
Art. 2La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dal