Art. 2

In vigore dal 22 feb 1947
La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1947 DE NICOLA TERRACINI Presidente dell'Assemblea Costituente Visto, il Guardasigilli: GULLO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1947-02-21;1#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo