LEGGE·n. 131·28 aprile 2004
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
Vigente dal 25 maggio 2004 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
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Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione