Art. 1
In vigore dal 26 mag 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all' della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-28;131#art-1