LEGGE·n. 14·10 gennaio 2004
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
Vigente dal 27 gennaio 2004 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla d
Art. 31. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a dec
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione