Art. 1
In vigore dal 28 gen 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
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