LEGGE·n. 207·1 agosto 2003

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.

Legge 01/08/2003, n. 207

Vigente dal 1 agosto 2003 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1LEGGE 1 agosto 2003, n. 207Art. 3LEGGE 1 agosto 2003, n. 207Art. 4LEGGE 1 agosto 2003, n. 207Art. 5LEGGE 1 agosto 2003, n. 207
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