Art. 5
LEGGE 1 agosto 2003, n. 207
In vigore dal 22 ago 2003
(Applicazione dell' della legge n. 381 del 1991)
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall' della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
Nota all':
- Si riporta il testo del comma 1 dell' della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), come modificato dall' della legge 22 giugno 2000, n. 193:
« (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all', comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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