LEGGE·n. 46·11 marzo 2002
Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.
Vigente dal 2 aprile 2002 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dall
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione