Art. 2

In vigore dal 3 apr 2002
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
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urn:nir:stato:legge:2002-03-11;46#art-2

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