LEGGE·n. 40·11 marzo 2002
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.
Vigente dal 26 marzo 2002 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere da
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione