Art. 1

In vigore dal 27 mar 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.
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