LEGGE·n. 34·17 febbraio 2001
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.
Vigente dal 6 marzo 2001 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla
Art. 31. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni ann
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione