Art. 1

In vigore dal 7 mar 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo