LEGGE·n. 16·20 gennaio 1997
Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a 14, (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.
Vigente dal 12 febbraio 1997 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione