Art. 1
In vigore dal 13 feb 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli (a), 14 e 14 (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;16#art-1