LEGGE·n. 138·3 aprile 1989
Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985.
Vigente dal 24 aprile 1989 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA R
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere da
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione