Art. 1
In vigore dal 25 apr 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985.
Storico versioni
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