LEGGE·n. 318·25 luglio 1988
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del
Vigente dal 6 agosto 1988 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla s
Art. 31. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000 mili
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione