Art. 3

In vigore dal 7 ago 1988
1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni in ragione di anno per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi". 2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318#art-3

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