LEGGE·n. 317·25 luglio 1988
Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la
Vigente dal 6 agosto 1988 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrer
Art. 31. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 miliardi
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione