Art. 1

In vigore dal 7 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta relativo alla concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;317#art-1

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