LEGGE·n. 913·21 luglio 1965

Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.

Legge 21/07/1965, n. 913

Vigente dal 21 luglio 1965 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1LEGGE 21 luglio 1965, n. 913Art. 2LEGGE 21 luglio 1965, n. 913

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