Art. 1

LEGGE 21 luglio 1965, n. 913

In vigore dal 2 giu 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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