LEGGE·n. 100·4 marzo 1958

Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza.

Legge 04/03/1958, n. 100

Vigente dal 4 marzo 1958 7 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1LEGGE 4 marzo 1958, n. 100Art. 2LEGGE 4 marzo 1958, n. 100Art. 3LEGGE 4 marzo 1958, n. 100Art. 4LEGGE 4 marzo 1958, n. 100Art. 5LEGGE 4 marzo 1958, n. 100Art. 6LEGGE 4 marzo 1958, n. 100Art. 7LEGGE 4 marzo 1958, n. 100
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